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Art. 516 c.c. — Termine per l'esercizio del diritto alla separazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione. Il termine riguarda l’esercizio della tutela e richiede gli adempimenti diversi previsti per mobili e immobili. È essenziale ricostruire la data della morte e il momento in cui è stata compiuta l’attività richiesta.

Esempio pratico

Il creditore apprende tardi della morte: verifica subito il trimestre dalla sua data, senza spostarne automaticamente l’inizio al giorno della notizia.

Giurisprudenza

  • Il trimestre decorre dall’apertura

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 3546, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il creditore deve esercitare la separazione entro il trimestre che inizia con l’apertura della successione. Il precedente qualifica il termine come decadenza e non ne fa dipendere l’inizio dalla notizia della morte o dal momento in cui si completa l’iscrizione relativa a un immobile.

    Fonte →

Note

Termine di decadenza dalla morte, distinto da conoscenza della notizia e prescrizione del credito.

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