Codice civile
Art. 516 c.c. — Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Testo dell'articolo
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione. Il termine riguarda l’esercizio della tutela e richiede gli adempimenti diversi previsti per mobili e immobili. È essenziale ricostruire la data della morte e il momento in cui è stata compiuta l’attività richiesta.
Esempio pratico
Il creditore apprende tardi della morte: verifica subito il trimestre dalla sua data, senza spostarne automaticamente l’inizio al giorno della notizia.
Giurisprudenza
Il trimestre decorre dall’apertura
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 3546, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il creditore deve esercitare la separazione entro il trimestre che inizia con l’apertura della successione. Il precedente qualifica il termine come decadenza e non ne fa dipendere l’inizio dalla notizia della morte o dal momento in cui si completa l’iscrizione relativa a un immobile.
Fonte →
Note
Termine di decadenza dalla morte, distinto da conoscenza della notizia e prescrizione del credito.