Codice civile
Art. 517 c.c. — Separazione riguardo ai mobili
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Testo dell'articolo
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i mobili la separazione si chiede al tribunale del luogo di apertura della successione. Il giudice ordina l’inventario se manca e dispone la conservazione dei beni. Se l’erede ha già alienato un mobile, la tutela riguarda soltanto il prezzo ancora non pagato.
Esempio pratico
L’erede ha venduto un veicolo non registrato ma non ha incassato il saldo: il creditore valuta la separazione sul prezzo ancora dovuto.
Giurisprudenza
Rigetto della separazione e tutela in cassazione
Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza n. 11849, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Secondo il precedente, il rigetto o l’inammissibilità della separazione mobiliare può essere impugnato con ricorso straordinario quando il decorso del termine rende definitiva la perdita della preferenza richiesta. Rileva l’incidenza concreta sul diritto del creditore, pur nel contesto della volontaria giurisdizione.
Fonte →
Note
Individuata fonte ufficiale SSM che richiama SU 11849/2018; acquisizione locale bloccata HTTP 403. Usata parafrasi Brocardi con estremi editoriali e nessun Rv verificato. Ricorribilità legata all’incidenza definitiva, non generalizzata.