Codice civile
Art. 523 c.c. — Devoluzione nelle successioni testamentarie
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità
Testo dell'articolo
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella successione testamentaria si verifica prima la sostituzione disposta dal testatore, poi la rappresentazione. In mancanza, opera l’accrescimento se ne ricorrono i presupposti; altrimenti la quota si devolve agli eredi legittimi secondo il rinvio del 677. Non ogni rinuncia testamentaria produce quindi accrescimento.
Esempio pratico
Il testamento nomina un sostituto per il caso di rinuncia: si considera quella disposizione prima di attribuire la quota agli altri istituiti.