Codice civile
Art. 529 c.c. — Obblighi del curatore
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VIII — Dell’eredità giacente
Testo dell'articolo
Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il curatore inventaria, amministra, fa valere i diritti dell’eredità, risponde alle domande contro di essa, deposita il denaro secondo la destinazione prescritta e rende il conto. Può stare in giudizio per le controversie funzionali alla curatela. La gestione deve essere riferita all’asse e documentata, anziché confusa con interessi propri o dei singoli chiamati.
Esempio pratico
Viene proposta una causa su un immobile ereditario: il curatore deve essere coinvolto se la controversia rientra negli scopi della curatela.
Giurisprudenza
Il curatore deve partecipare ai giudizi sull’eredità
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 5781, 2026, Rv. 677466-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.
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