Codice civile
Art. 530 c.c. — Pagamento dei debiti ereditari
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VIII — Dell’eredità giacente
Testo dell'articolo
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il curatore può pagare debiti e legati con autorizzazione del tribunale. Se un creditore o legatario si oppone, deve fermare i pagamenti individuali e procedere alla liquidazione prevista dagli articoli 498 e seguenti. Il profilo fiscale selezionato riguarda inoltre l’imposta successoria entro il valore dei beni in suo possesso.
Esempio pratico
Prima di pagare una fattura del defunto il curatore chiede autorizzazione; sopraggiunta opposizione, avvia la liquidazione secondo l’ordine dei crediti.
Giurisprudenza
Responsabilità fiscale del curatore entro i beni posseduti
Corte di cassazione, sez. 5, ordinanza n. 28869, 2024, Rv. 672676-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
Fonte →
Note
Precedente ufficiale fiscale 28869/2024 dichiarato tale; limite dei beni in possesso. Nessuna confusione con obblighi del curatore da rilascio o eliminazione delle autorizzazioni civili.