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Codice civile

Art. 531 c.c. — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VIII — Dell’eredità giacente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Al curatore si applicano le norme del beneficio d’inventario su inventario, amministrazione e rendiconto. È però esclusa la limitazione della responsabilità per colpa prevista per l’erede beneficiato. Il rinvio non trasforma il curatore in erede e richiede di distinguere i singoli obblighi richiamati.

Esempio pratico

Un’omissione nell’amministrazione causa una perdita all’asse: si valuta la responsabilità del curatore senza limitarla automaticamente alla sola colpa grave prevista per l’erede.

Giurisprudenza

  • Chiusura, rendiconto e limiti del ricorso straordinario

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29841, 2023, Rv. 669279-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.

    Fonte →

Note

Esclusa la limitazione per colpa del 491; 29841/2023 riguarda chiusura e approvazione camerale del rendiconto, con eccezione per controversie sulle spese. Il precedente tributario editoriale non sostituisce una massima sulla diligenza.

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