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Codice civile

Art. 54 c.c. — Limiti alla disponibilità dei beni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi gestisce temporaneamente i beni dell’assente non può venderli, ipotecarli o darli in pegno a propria discrezione. Occorre una necessità oppure un’utilità evidente, riconosciuta dal tribunale.

Il giudice che autorizza l’operazione stabilisce anche come utilizzare o investire le somme ricavate. Il controllo protegge il patrimonio di una persona che potrebbe tornare: un vantaggio personale del possessore non basta, da solo, a giustificare la disposizione.

Esempio pratico

Il tetto dell’immobile dell’assente richiede lavori urgenti. Il possessore chiede l’autorizzazione a vendere un bene per finanziarli; il tribunale valuta la necessità e vincola l’impiego del ricavato.

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