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Codice civile

Art. 55 c.c. — Immissione di altri nel possesso temporaneo 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’immissione nel possesso temporaneo può essere corretta quando un altro interessato dimostra di avere un diritto uguale o migliore. Il confronto si riferisce al giorno dell’ultima notizia dell’assente, non a una generica preferenza maturata successivamente.

Chi prova il diritto prevalente può escludere il possessore; chi prova un diritto pari può essere associato nel possesso. Il diritto ai frutti, però, decorre soltanto dalla domanda giudiziale, senza recupero automatico di quelli precedenti.

Esempio pratico

Dopo l’immissione del fratello emerge un testamento che attribuisce il patrimonio a un’altra persona. Quest’ultima può far valere il proprio diritto prevalente, con frutti dalla domanda giudiziale.

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