Codice civile
Art. 53 c.c. — Godimento dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza
Testo dell'articolo
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La legge distingue chi è stato immesso nel possesso temporaneo in base al rapporto con l’assente. Ascendenti, discendenti e coniuge possono trattenere tutte le rendite; gli altri devono riservarne un terzo all’assente.
La regola riguarda i frutti del patrimonio, per esempio i canoni di locazione, e non attribuisce la proprietà definitiva dei beni. Alla cessazione dell’assenza si applicano le regole sulla restituzione e sulla costituzione in mora.
Esempio pratico
Se i canoni dell’immobile dell’assente sono 9.000 euro, il fratello immesso nel possesso ne deve riservare 3.000 all’assente; un figlio immesso può trattenere l’intera rendita.