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Art. 549 c.c. — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota riservata, salvo le norme della divisione richiamate dal codice. Occorre distinguere la protezione della legittima dalle disposizioni sulla disponibile e dai rimedi speciali, come la scelta del 550. La sola diversità dei beni assegnati non dimostra automaticamente un peso vietato.

Esempio pratico

Un testamento subordina la quota riservata del figlio a un onere: si valuta la sua incidenza sulla legittima e il coordinamento con le norme sulla divisione.

Giurisprudenza

  • Piena proprietà della riserva e scelta della cautela sociniana

    Corte di cassazione, sez. II civile, n. 33011, 2023, Rv. 669448-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Quando ricorrono i presupposti del 550, il legittimario può rifiutare l’assetto che gli lascerebbe una riserva qualitativamente compressa e abbandonare la disponibile per conseguire la riserva in piena proprietà. Questo potere segue una struttura diversa dalla riduzione ordinaria delle disposizioni lesive.

    Fonte →

Note

Principio annuale 33011/2023 collegato alla protezione qualitativa del 550; non generalizzare un diritto a scegliere qualsiasi bene. Non selezionate come soluzione generale né la massima di competenza 10936/2020 né 1403/1970 sul limite qualitativo senza i coordinamenti successivi.

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