Codice civile
Art. 550 c.c. — Lascito eccedente la porzione disponibile
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari
Testo dell'articolo
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando usufrutto, rendita vitalizia o nuda proprietà eccedono la disponibile nelle ipotesi previste, il legittimario può eseguire la disposizione oppure abbandonare la disponibile per ottenere la propria riserva in piena proprietà. Se i legittimari sono più, l’esecuzione richiede l’accordo di tutti. La regola si applica anche alle donazioni indicate, e il legatario che riceve la disponibile non diventa per questo erede.
Esempio pratico
Il testatore attribuisce a un estraneo un usufrutto eccedente la disponibile: il legittimario valuta la scelta prevista dalla norma prima di impostare la tutela come riduzione ordinaria.
Giurisprudenza
Usufrutto al legittimario e nuda proprietà a un estraneo
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 28962, 2023, Rv. 669277-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.
Fonte →Piena proprietà della riserva e scelta della cautela sociniana
Corte di cassazione, sez. II civile, n. 33011, 2023, Rv. 669448-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Quando ricorrono i presupposti del 550, il legittimario può rifiutare l’assetto che gli lascerebbe una riserva qualitativamente compressa e abbandonare la disponibile per conseguire la riserva in piena proprietà. Questo potere segue una struttura diversa dalla riduzione ordinaria delle disposizioni lesive.
Fonte →
Note
Massima ufficiale 28962/2023 e principio annuale 33011/2023 distinguono cautela sociniana, legato sostitutivo e riduzione; scelta con accordo di tutti per l’esecuzione se vi sono più legittimari.