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Codice civile

Art. 551 c.c. — Legato in sostituzione di legittima 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legittimario può tenere il legato che sostituisce la riserva oppure rinunciarvi e domandare la legittima. Se lo consegue, normalmente non può ottenere un supplemento e non diventa erede; il testatore può però prevedere espressamente la facoltà di supplemento. Il lascito pesa sulla riserva del beneficiario, mentre l’eventuale eccedenza pesa sulla disponibile.

Esempio pratico

Un figlio riceve un legato sostitutivo di valore 40, a fronte di una riserva di 60: se lo consegue senza una clausola di supplemento, non può chiedere gli ulteriori 20. Può valutare la rinuncia al legato per agire sulla lesione.

Giurisprudenza

  • Rinuncia al legato sostitutivo e devoluzione del lascito

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 9734, 2025, Rv. 674562-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In caso di rinuncia, il legato in sostituzione di legittima non si converte in legato in conto legittima atteso che, in forza dell'effetto retroattivo della rinuncia, il lascito rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la sua quota.

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  • Rinuncia implicita e richiesta della riserva in natura

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 32593, 2025, Rv. 676485-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.

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  • Beneficiario del legato nel computo dei legittimari

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 18561, 2021, Rv. 661688-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.

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