Codice civile
Art. 552 c.c. — Donazioni e legati in conto di legittima
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari
Testo dell'articolo
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il legittimario che rinuncia all’eredità può conservare determinate liberalità, ma la loro imputazione dipende dalla rappresentazione e dalla dispensa. In assenza di rappresentazione, esse gravano sulla disponibile. Se manca la dispensa e occorre ridurre per proteggere gli altri legittimari, non si devono sacrificare le assegnazioni sulla disponibile che sarebbero rimaste intatte se il rinunciante avesse accettato.
Esempio pratico
Un figlio rinuncia e conserva una donazione. Se la rinuncia fa emergere la necessità di ridurre altre disposizioni, si ricalcolano imputazioni e protezione delle assegnazioni sulla disponibile: non basta considerare quella donazione automaticamente intangibile.
Giurisprudenza
Rappresentazione e imputazione delle liberalità ricevute dal rinunciante
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 12813, 2023, Rv. 667787-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
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Note
La frase del testo senza rappresentazione si coordina con la massima ufficiale 12813/2023 sulla conservazione delle liberalità e l’imputazione dei rappresentanti; nessuna trasmissione automatica dei beni ricevuti dal rinunciante.