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Codice civile

Art. 553 c.c. — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando opera la successione legittima, anche soltanto per una parte, le quote degli altri successibili si riducono proporzionalmente quanto occorre per integrare la riserva dei legittimari. Questi devono prima imputare le liberalità ricevute. Il riequilibrio delle porzioni legali precede l’aggressione di legati e donazioni.

Esempio pratico

Nel dividere il residuo senza testamento, un legittimario risulta leso anche perché un altro erede ha ricevuto donazioni: si verifica prima il riequilibrio delle quote legali, anziché ridurre subito un legato.

Giurisprudenza

  • Prima riequilibrare le quote della successione legittima

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 17856, 2023, Rv. 668325-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.).

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