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Codice civile

Art. 554 c.c. — Riduzione delle disposizioni testamentarie 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le disposizioni del testamento che oltrepassano la disponibile possono essere ridotte quanto basta per proteggere la riserva. La lesione non produce, da sola, la nullità del testamento: occorre l’iniziativa di chi è legittimato e il calcolo della reintegrazione dovuta.

Esempio pratico

Un testamento attribuisce a un estraneo beni che invadono la riserva di un figlio. Il figlio quantifica la lesione e domanda la riduzione, senza trattare tutte le disposizioni come nulle.

Giurisprudenza

  • Valori alla morte e rivalutazione del conguaglio

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 32056, 2025, Rv. 676481-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

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