Codice civile
Art. 554 c.c. — Riduzione delle disposizioni testamentarie
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le disposizioni del testamento che oltrepassano la disponibile possono essere ridotte quanto basta per proteggere la riserva. La lesione non produce, da sola, la nullità del testamento: occorre l’iniziativa di chi è legittimato e il calcolo della reintegrazione dovuta.
Esempio pratico
Un testamento attribuisce a un estraneo beni che invadono la riserva di un figlio. Il figlio quantifica la lesione e domanda la riduzione, senza trattare tutte le disposizioni come nulle.
Giurisprudenza
Valori alla morte e rivalutazione del conguaglio
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 32056, 2025, Rv. 676481-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
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