Codice civile
Art. 556 c.c. — Determinazione della porzione disponibile
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La disponibile si calcola sul patrimonio esistente alla morte, al netto dei debiti, aggiungendo idealmente le donazioni secondo le regole di valutazione richiamate. La riunione è contabile: non trasferisce automaticamente i beni donati nell’eredità e comprende anche le liberalità a estranei alla collazione.
Esempio pratico
Beni rimasti 120, debiti 20 e donazioni 60 formano una massa di 160. Per un unico figlio, senza coniuge, la riserva è 80; il successivo confronto con quanto il figlio riceve stabilisce se vi sia lesione.
Giurisprudenza
Valori alla morte e rivalutazione del conguaglio
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 32056, 2025, Rv. 676481-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
Fonte →Riunione fittizia di tutte le donazioni
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 14211, 2024, Rv. 671506-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
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