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Art. 558 c.c. — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le disposizioni testamentarie si riducono in proporzione, senza privilegiare automaticamente eredi o legatari. Se il testatore ha dichiarato una preferenza, la disposizione preferita si riduce soltanto quando le altre non bastano a reintegrare i legittimari.

Esempio pratico

Occorre ridurre due legati di valore diverso: in assenza di preferenza testamentaria si applica una riduzione proporzionale, non si elimina soltanto il legato più recente.

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