Codice civile
Art. 559 c.c. — Modo di ridurre le donazioni
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le donazioni si riducono partendo dalla più recente e procedendo verso quelle anteriori. Il legittimario deve indicarne cronologia e valore; non può spostare liberamente la lesione su un donatario diverso perché non soddisfa le condizioni per agire contro il più recente.
Esempio pratico
Il defunto ha donato beni nel 2018 e nel 2024: dopo le disposizioni testamentarie, la riduzione investe anzitutto la liberalità del 2024, nei limiti della lesione.
Giurisprudenza
Prova della lesione e ordine degli atti da ridurre
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10456, 2025, Rv. 674748-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Fonte →Donazioni anteriori o coeve e limiti dell’azione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29891, 2023, Rv. 669309-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
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