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Art. 566 c.c. — Successione dei figli 

Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo I — Della successione dei parenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I figli succedono ai genitori in parti uguali, senza distinzione legata alla nascita dentro o fuori del matrimonio. Se concorre un coniuge, si applicano anche le sue quote; se un figlio non può o non vuole succedere, va verificata la rappresentazione.

Esempio pratico

Due figli e nessun coniuge sono chiamati per metà ciascuno. La nascita fuori dal matrimonio di uno dei due non riduce la sua quota.

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