Codice civile
Art. 566 c.c. — Successione dei figli
Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo I — Della successione dei parenti
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I figli succedono ai genitori in parti uguali, senza distinzione legata alla nascita dentro o fuori del matrimonio. Se concorre un coniuge, si applicano anche le sue quote; se un figlio non può o non vuole succedere, va verificata la rappresentazione.
Esempio pratico
Due figli e nessun coniuge sono chiamati per metà ciascuno. La nascita fuori dal matrimonio di uno dei due non riduce la sua quota.