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Codice civile

Art. 565 c.c. — Categorie dei successibili 

Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

In assenza di una disposizione testamentaria efficace per tutti i beni, l’eredità si devolve alle categorie e secondo l’ordine stabiliti dal titolo: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e infine Stato. Non tutte le categorie concorrono insieme e le quote dipendono da chi sopravvive.

Esempio pratico

Il defunto non lascia testamento: prima di dividere si ricostruiscono matrimonio o unione civile, figli, parentela e rappresentazione, senza attribuire quote uguali a qualsiasi parente.

Giurisprudenza

  • Prova del titolo nella successione legittima

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10519, 2024, Rv. 670748-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.

    Fonte →

Note

Coordinamento con L. 76/2016, art. 1, commi 20 e 21, per la parte dell’unione civile nei limiti di compatibilità; convivenza distinta.

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