Codice civile
Art. 597 c.c. — Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo III — Della capacità di ricevere per testamento
Testo dell'articolo
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nel testamento pubblico sono nulle le attribuzioni a favore di chi ha ricevuto l’atto, dei testimoni o dell’interprete intervenuti. Il ruolo svolto nell’atto è decisivo. La distinta responsabilità disciplinare del notaio può avere presupposti diversi dalla nullità patrimoniale.
Esempio pratico
Il testamento pubblico attribuisce un legato a un testimone intervenuto proprio in quell’atto: si applica il divieto, senza confonderlo con la posizione di una persona estranea alla redazione.
Giurisprudenza
Notaio nominato esecutore e distinta questione disciplinare
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1174, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente segnala che la nomina del notaio rogante come esecutore può interessare la disciplina professionale anche quando il testamento non gli attribuisce un’eredità o un legato. La questione della terzietà del notaio si distingue dalla nullità delle attribuzioni patrimoniali prevista dall’articolo 597.
Fonte →
Note
1174/2023 da Brocardi riguarda responsabilità disciplinare del notaio esecutore, distinta dalla nullità patrimoniale del 597; collegamento sistematico dichiarato.