Codice civile
Art. 596 c.c. — Incapacità del tutore e del protutore
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo III — Della capacità di ricevere per testamento
Testo dell'articolo
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Sono nulle le attribuzioni testamentarie al tutore fatte dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto o dell’estinzione dell’azione di rendiconto; conta quando fu fatto il testamento. Il protutore è soggetto al divieto quando sostituiva il tutore. Restano le eccezioni familiari espressamente indicate.
Esempio pratico
L’assistito dispone a favore del tutore durante la tutela, prima del rendiconto: il fatto che muoia dopo l’approvazione del conto non rende da solo valida la disposizione.