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Codice civile

Art. 602 c.c. — Testamento olografo 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione I — Dei testamenti ordinari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato. La firma conclude le disposizioni; anche senza nome completo deve identificare con certezza il disponente. La data comprende giorno, mese e anno. La contestazione della sua verità è ammessa per le questioni temporali indicate dalla norma.

Esempio pratico

Il testatore stampa il testo e lo firma a mano: la firma non compensa la mancanza di autografia dell’intero documento.

Giurisprudenza

  • Autografia e mano guidata

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 9319, 2025, Rv. 674597-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

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  • Contestazione della provenienza dell’olografo

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 33806, 2025, Rv. 677261-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

    Fonte →
  • Firma intermedia e autonomia del testo precedente

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 12981, 2026, Rv. 677989-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l'esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l'autonomia e la completezza).

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  • Originale irreperibile e prova della mancata revoca

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 4137, 2025, Rv. 673616-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).

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Note

Distinguere autografia, firma, data e autenticità; una firma interna salva solo disposizioni autonome e complete che effettivamente conclude. Per l’originale irreperibile, la prova della mancata revoca resta distinta dalla conformità della copia.

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