Codice civile
Art. 603 c.c. — Testamento pubblico
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione I — Dei testamenti ordinari
Testo dell'articolo
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nel testamento pubblico il testatore dichiara la propria volontà al notaio davanti ai testimoni. Il notaio la mette per iscritto e legge l’atto; queste operazioni devono risultare dal documento, con luogo, data, ora e firme. Se il testatore non può firmare, deve dichiararne la causa prima della lettura e il notaio deve menzionarla.
Esempio pratico
Il notaio prepara una bozza prima dell’incontro: il testatore dovrà comunque manifestare nuovamente la volontà davanti ai testimoni prima della lettura.
Giurisprudenza
Luogo di ricevimento del testamento pubblico
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 9763, 2025, Rv. 674276-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.
Fonte →Amministratore di sostegno e illecito disciplinare notarile
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 2648, 2026, Rv. 677445-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Fonte →Preparazione dell’atto e dichiarazione davanti ai testimoni
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 30221, 2023, Rv. 669223-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo rimasto accertato che, prima della redazione della scheda testamentaria da parte della notaia, vi era stata un'interlocuzione con la testatrice, la cui mutata volontà, rispetto alla fase precedente, era stata poi documentata nel verbale di redazione del testamento pubblico).
Fonte →
Note
Forma personale del testamento pubblico, capacità concreta e disciplina notarile sono distinte. 2648/2026 riguarda l’intervento dell’amministratore di sostegno e l’illecito disciplinare: nessuna incapacità automatica attribuita al beneficiario.