Codice civile
Art. 612 c.c. — Forme
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali
Testo dell'articolo
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testamento a bordo viene redatto in due originali, alla presenza di due testimoni, con firme dei soggetti richiesti e menzione dell’eventuale impossibilità. Deve essere conservato con i documenti di bordo e annotato secondo la norma.
Esempio pratico
A bordo si prepara un unico originale: la semplicità del viaggio non elimina l’obbligo dei due originali e delle annotazioni.