Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 617 c.c. — Testamento dei militari e assimilati 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Militari e soggetti assimilati possono testare davanti ai riceventi qualificati indicati, con due testimoni. Scrittura, sottoscrizioni e menzione delle cause di impossibilità sono necessarie; segue la trasmissione tramite il comando. La disponibilità di questa forma dipende anche dai casi del 618.

Esempio pratico

Un militare in una situazione ammessa dichiara la volontà al cappellano militare davanti a due testimoni: occorrono documento scritto e firme previste.

Note

La citazione conserva denominazioni ministeriali storiche. Prima di un adempimento concreto va individuato il canale dell’amministrazione competente attuale; nessun recapito o ufficio contemporaneo è stato inventato sulla base del solo nome storico.

Articoli collegati