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Art. 618 c.c. — Casi e termini d'efficacia 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La forma militare speciale è ammessa nelle situazioni tassative di mobilitazione, zona di guerra, prigionia, presidio estero o comunicazioni interrotte previste dal testo. Perde efficacia tre mesi dopo il ritorno in un luogo dove è possibile testare nelle forme ordinarie.

Esempio pratico

Un militare rientra dalla situazione che consentiva la forma speciale e può rivolgersi al notaio: si verifica il termine di tre mesi dal ritorno rilevante.

Note

Il testo conserva Regno come denominazione storica del territorio italiano. Le condizioni del viaggio o del servizio e il momento da cui decorrono i tre mesi sono quelli della singola forma; la terminologia storica non crea una diversa destinazione territoriale.

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