Codice civile
Art. 656 c.c. — Legato di cosa del legatario
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È nullo il legato di una cosa già appartenente al legatario quando si scrive il testamento, se continua ad appartenergli alla morte. Se allora appartiene al testatore, il legato è valido; se appartiene all’onerato o a un terzo, occorre che il testamento abbia previsto quel caso.
Esempio pratico
Il bene del beneficiario passa poi al testatore: il lascito può operare alla morte secondo la nuova titolarità.