Codice civile
Art. 658 c.c. — Legato di credito o di liberazione da debito
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il legato di un credito o della liberazione da un debito vale per quanto ancora esiste alla morte. L’erede deve consegnare i titoli del credito che possiede; non deve ricreare un credito già estinto.
Esempio pratico
Il testatore lascia un credito di ventimila euro ma ne ha già incassati dodicimila: il lascito riguarda il residuo.
Giurisprudenza
Liberazione e riduzione a favore del legittimario
Corte di cassazione, sez. II civile, n. 23404, 2022, Rv. 665256-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il legato che libera il debitore estingue l’obbligazione mediante riunione delle posizioni di creditore e debitore dalla morte, senza la comunicazione richiesta per la remissione fra vivi. Se il legittimario ottiene la riduzione, quell’effetto viene meno per il futuro nei suoi confronti e il credito può essere assegnato alla sua porzione.
Fonte →
Note
23404/2022 riscontrato nella rassegna annuale: principio originale, non massima integrale. Data completa e tipo non verificati ufficialmente; riduzione ed effetti relativi al legittimario distinti dall’estinzione iniziale.