Codice civile
Art. 675 c.c. — Accrescimento tra collegatari
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione IV — Dell’accrescimento
Testo dell'articolo
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Fra legatari di uno stesso oggetto può operare l’accrescimento, salvo volontà testamentaria diversa e diritto di rappresentazione. Occorre interpretare l’effettivo assetto dei lasciti.
Esempio pratico
Un bene è attribuito congiuntamente a due legatari e uno manca: si verifica se la struttura della disposizione consenta l’espansione del diritto dell’altro.
Giurisprudenza
Nullità di un legato e assetto delle attribuzioni
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 8319, 2024, Rv. 670865-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.
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Note
8319/2024 interpretata entro l’assetto concreto di attribuzioni precise: non introdotto un divieto generale di indicare quote nei legati congiuntivi.