Codice civile
Art. 674 c.c. — Accrescimento tra coeredi
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione IV — Dell’accrescimento
Testo dell'articolo
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Fra coeredi chiamati nello stesso testamento all’universalità senza quote o in quote uguali, la quota di chi non può o non vuole accettare si accresce agli altri. Se più eredi sono chiamati nella stessa quota, cresce agli altri di quella quota. Restano la volontà contraria e la rappresentazione.
Esempio pratico
Uno dei tre eredi in parti uguali rinuncia: prima di accrescere agli altri si controllano sostituzione e rappresentazione.
Giurisprudenza
Termine del rappresentante e revoca della rinuncia
Corte di cassazione, sez. II civile, n. 29146, 2022, Rv. 665965-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Quando il giudice ha assegnato al chiamato in rappresentazione un termine per accettare, l’accrescimento non si consolida prima della scadenza. La revoca della rinuncia nel frattempo, purché il rappresentante non abbia già accettato, impedisce l’espansione a favore degli altri chiamati congiunti.
Fonte →
Note
29146/2022 riscontrato nella rassegna annuale: principio originale distinto dalla massima integrale, data completa e tipo non verificati ufficialmente. Rappresentazione e revoca della rinuncia impediscono automatismi.