Codice civile
Art. 677 c.c. — Mancanza di accrescimento
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione IV — Dell’accrescimento
Testo dell'articolo
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se non opera l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante va agli eredi legittimi e il legato mancante avvantaggia l’onerato. Si trasmettono gli obblighi non personali; la regola vale anche per la risoluzione per inadempimento dell’onere.
Esempio pratico
Un legato si risolve per inadempimento dell’onere: si ricostruisce a chi giovi la caducazione e quali pesi sopravvivano.