Codice civile
Art. 694 c.c. — Alienazione dei beni
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria
Testo dell'articolo
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione quando vi è utilità evidente, ordinando il reimpiego del ricavato. Con cautele può permettere ipoteche per crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Esempio pratico
La vendita migliorerebbe la gestione dei beni: si richiede l’autorizzazione con un programma di reimpiego.