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Codice civile

Art. 696 c.c. — Devoluzione al sostituito 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La devoluzione al sostituito avviene alla morte dell’istituito. Se chi lo ha assistito muore o l’ente si estingue prima di lui, i beni o la porzione destinati a quel soggetto vanno ai successori legittimi dell’incapace.

Esempio pratico

L’ente assistenziale si estingue prima dell’istituito: si applica la destinazione legale della sua porzione, non una scelta arbitraria del tutore.

Note

11968/2004 concerne la formulazione previgente e una questione transitoria: escluso dalle regole operative attuali. Non riprodotto il precedente quarto comma nel testo vigente.

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