Codice civile
Art. 696 c.c. — Devoluzione al sostituito
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria
Testo dell'articolo
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La devoluzione al sostituito avviene alla morte dell’istituito. Se chi lo ha assistito muore o l’ente si estingue prima di lui, i beni o la porzione destinati a quel soggetto vanno ai successori legittimi dell’incapace.
Esempio pratico
L’ente assistenziale si estingue prima dell’istituito: si applica la destinazione legale della sua porzione, non una scelta arbitraria del tutore.
Note
11968/2004 concerne la formulazione previgente e una questione transitoria: escluso dalle regole operative attuali. Non riprodotto il precedente quarto comma nel testo vigente.