Codice civile
Art. 695 c.c. — Diritti dei creditori personali dell'istituito
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria
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Testo dell'articolo
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni oggetto della sostituzione. Il capitale vincolato resta distinto da tali frutti.
Esempio pratico
Un creditore personale vuole aggredire il fondo fedecommissario: si verifica il limite ai frutti.