Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 73 c.c. — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo III — Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La persona dichiarata morta presunta che ritorna, o risulta esistente all’apertura di una successione, può reclamarne l’eredità. I rimedi spettano anche ai suoi eredi o aventi causa secondo il loro titolo.

Il recupero riguarda i beni nello stato attuale; per quelli venduti, il prezzo ancora dovuto o i beni nei quali è stato investito. Restano salvi prescrizione e usucapione. Per la restituzione dei frutti vale la costituzione in mora, richiamata dall’articolo 71, secondo comma.

Esempio pratico

La persona rientrata prova di essere stata viva alla morte della zia. Può reclamare l’eredità devoluta ad altri, recuperando i beni nei limiti dell’articolo 73 e i frutti dalla mora.

Articoli collegati