Codice civile
Art. 86 c.c. — Liberta' di stato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Non può sposarsi chi è ancora vincolato da un precedente matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso. La separazione personale non scioglie il matrimonio e non restituisce, da sola, la libertà di stato.
Occorre verificare il titolo e gli effetti dello scioglimento o della cessazione del vincolo precedente. Esistono coordinamenti particolari, come quello dopo la morte presunta e quello risultante dalla sentenza costituzionale n. 66/2024 per la rettificazione di sesso di una parte dell’unione civile: non vanno trasformati in eccezioni generali.
Esempio pratico
Una persona separata, ma ancora sposata, programma altre nozze: la separazione non basta. Deve risultare lo scioglimento o la cessazione degli effetti del precedente vincolo, secondo il regime applicabile.
Giurisprudenza
Rettificazione di sesso e continuità dell’unione fino al matrimonio
Corte costituzionale, sentenza n. 66 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
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