Codice civile
Art. 87 c.c. — Parentela, affinità, adozione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione . L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma vieta il matrimonio fra determinate persone legate da parentela, affinità o adozione. Comprende, tra gli altri, ascendenti e discendenti, fratelli, zio e nipote, affini in linea retta e gli specifici rapporti adottivi elencati. Il divieto per gli affini in linea retta permane anche dopo nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio originario.
Il tribunale può autorizzare i casi dei numeri 3 e 5 e, per il numero 4, soltanto quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Sono eccezioni espresse, da mantenere visibili anche nel leggere la massima selezionata.
Esempio pratico
Un vedovo intende sposare la figlia della moglie defunta: la morte non elimina l’impedimento in linea retta. La specifica possibilità di autorizzazione per matrimonio originario nullo riguarda un diverso presupposto.
Giurisprudenza
Matrimonio tra affini in linea retta
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 15028, Rv. 671346-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
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Note
Commi secondo e terzo abrogati dal D.Lgs. n. 154/2013; i marcatori delle soppressioni non sono riprodotti nel testo operativo.