Codice civile
Art. 85 c.c. — Interdizione per infermità di mente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La persona interdetta per infermità di mente non può contrarre matrimonio. Se è stata soltanto promossa l’istanza di interdizione, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza sull’istanza.
L’interdizione va distinta dall’amministrazione di sostegno. Come chiarisce la massima verificata, il beneficiario di quest’ultima conserva la capacità per gli atti non specificamente limitati: il divieto matrimoniale dell’interdetto non gli si estende automaticamente. La capacità concreta e i provvedimenti adottati devono essere verificati.
Esempio pratico
Una persona è beneficiaria di amministrazione di sostegno, senza specifica limitazione sul matrimonio. Non le si può applicare automaticamente il divieto previsto per l’interdetto.
Giurisprudenza
Matrimonio e amministrazione di sostegno
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 27691, Rv. 669145-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.
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