Codice civile
Art. 89 c.c. — Divieto temporaneo di nuove nozze
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma prevede per la donna un intervallo di trecento giorni dalla fine del precedente matrimonio, con eccezioni. Sono esclusi, tra gli altri, i divorzi nei casi dell’articolo 3, numero 2, lettere b) e f), della legge n. 898/1970 e la nullità per impotenza di uno dei coniugi.
Il tribunale può autorizzare prima quando la gravidanza è inequivocabilmente esclusa oppure risulta da giudicato la mancata convivenza nei trecento giorni anteriori alla fine del vincolo. Il divieto cessa quando termina la gravidanza. Non è un’attesa indiscriminata dopo ogni divorzio.
Esempio pratico
Una donna divorziata vuole risposarsi: prima di applicare l’attesa si verifica il motivo del divorzio. Se opera una delle eccezioni espresse, non si impone automaticamente il termine di trecento giorni.