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Codice civile

Art. 88 c.c. — Delitto 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Non possono sposarsi tra loro le persone quando una è stata condannata per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra. L’impedimento riguarda questa precisa relazione tra autore del delitto, vittima e persona che vuole sposare.

Se vi è soltanto rinvio a giudizio oppure è stata ordinata la cattura, la celebrazione viene sospesa fino a una sentenza di proscioglimento. Una notizia di reato o un sospetto non vanno equiparati, nella lettura della disposizione, ai provvedimenti che essa richiede.

Esempio pratico

Una persona condannata per il tentato omicidio del marito di una donna vuole sposare quella donna. Opera l’impedimento dell’articolo 88; la norma considera anche il tentativo.

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