Codice civile
Art. 9 c.c. — Tutela dello pseudonimo
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Lo pseudonimo è il nome diverso da quello anagrafico con cui una persona si identifica nell’attività artistica, professionale o sociale. Riceve la tutela dell’articolo 7 quando, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquistato l’importanza del nome.
La protezione non riguarda automaticamente qualunque soprannome o account appena creato: serve che lo pseudonimo abbia una reale funzione identificativa della persona. Contano la diffusione dell’uso e la riconoscibilità, da valutare in concreto. La tutela dello pseudonimo non modifica il nome nei registri dello stato civile e non equivale alla registrazione di un marchio. Uno stesso segno può avere funzioni diverse; per l’uso commerciale bisogna considerare anche la disciplina dei segni distintivi e i diritti altrui.
Esempio pratico
Un musicista è conosciuto stabilmente con un nome d’arte. Un’altra persona lo usa per presentarsi come quel musicista e vendere esibizioni: se il nome d’arte ha acquistato funzione identificativa, il titolare può chiedere la tutela prevista per il nome.