Codice civile
Art. 10 c.c. — Abuso dell'immagine altrui
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo protegge la persona contro l’esposizione o la pubblicazione abusiva della sua immagine, e considera anche l’immagine di genitori, coniuge e figli. Il giudice può ordinare la cessazione dell’abuso e, quando ne ricorrono i presupposti, riconoscere il risarcimento.
Il testo deve essere coordinato con gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore e con la protezione dei dati personali. Il consenso è una base centrale della liceità, ma esistono eccezioni previste dalla legge; essere fotografati in luogo pubblico non rende automaticamente libero ogni successivo uso. Informazione, pubblicità e sfruttamento commerciale richiedono valutazioni diverse. Per i minori la tutela è particolarmente intensa. Nemmeno l’interesse pubblico alla notizia giustifica sempre l’esposizione riconoscibile della persona ritratta: occorre valutare anche la necessità e il contesto della fotografia.
Esempio pratico
Una palestra utilizza nella propria pubblicità la fotografia riconoscibile di un cliente, senza un consenso che copra quell’uso. Il cliente può chiedere la cessazione della diffusione; l’eventuale risarcimento dipende dalla prova dei relativi presupposti.
Giurisprudenza
Immagine del minore e pubblicazione senza consenso
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 2978, Rv. 670080-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. - nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell'immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell'immagine di persona minore di età, ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato).
Fonte →Interesse alla notizia e interesse alla fotografia
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 4477, Rv. 660512-01 · Massima ufficiale della Cassazione
L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore degente per gravissimi motivi di salute, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita).
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