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Codice civile

Art. 91 c.c. — Diversità di razza o di nazionalità 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato. La sua rubrica storica riguardava discriminazioni per razza o nazionalità e non esprime una condizione oggi utilizzabile per impedire il matrimonio. Nell’archivio non viene riportato come testo vigente il contenuto storico della disposizione.

La pagina Normattiva dà conto della conferma dell’abrogazione nel 1944. Le condizioni matrimoniali attuali vanno cercate nelle disposizioni vigenti e nelle pertinenti leggi speciali; per il cittadino straniero rileva, fra le altre, la disciplina dell’articolo 116.

Esempio pratico

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare le pubblicazioni invocando il vecchio articolo 91. Per una coppia con cittadinanze diverse deve verificare i requisiti delle norme vigenti.

Note

Articolo abrogato: Normattiva riporta la conferma dell’abrogazione da parte del D.Lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287. Rubrica storica riscontrata nella banca dati DEF.

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