Codice civile
Art. 92 c.c. — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testo conservato nella banca dati disciplina il matrimonio del Re Imperatore e dei membri della famiglia reale. Appartiene all’assetto monarchico nel quale il codice fu emanato e non offre una regola applicabile alle nozze nell’attuale ordinamento repubblicano.
La presenza materiale della disposizione nella banca dati non va confusa con la sua attuale operatività. È quindi mantenuta come norma storica priva di applicazione attuale, con una segnalazione distinta dall’abrogazione espressa. Per i matrimoni odierni valgono le condizioni generali e le leggi pertinenti.
Esempio pratico
Una persona appartenente a una famiglia già reale non può chiedere oggi l’esenzione dai requisiti matrimoniali invocando l’articolo 92: il testo riguarda un ordinamento monarchico superato.
Note
Disposizione dell’assetto monarchico originario, formalmente presente nella banca dati ma priva di applicazione nell’ordinamento repubblicano. Non trattata come abrogazione espressa né come deroga vigente ai requisiti matrimoniali.