Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo dedicato ai documenti per le pubblicazioni è abrogato. Non va usato per imporre oggi il suo vecchio elenco documentale. Ciò non significa che l’ufficiale debba pubblicare senza verificare identità e assenza di impedimenti.

L’articolo 51 del D.P.R. n. 396/2000 disciplina le dichiarazioni richieste e il controllo della loro esattezza, consentendo l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari. Per le situazioni particolari, incluse cittadinanza straniera e autorizzazioni, vanno considerate le pertinenti disposizioni vigenti.

Esempio pratico

Gli sposi ricevono una lista tratta dal vecchio articolo 97. L’ufficio deve individuare gli adempimenti attuali e le verifiche previste dal regolamento, senza trattare l’articolo abrogato come vigente.

Note

Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: intero articolo. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.

Articoli collegati