Codice civile
Art. 98 c.c. — Rifiuto della pubblicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se l’ufficiale dello stato civile ritiene di non poter procedere alle pubblicazioni, deve rilasciare un certificato che spieghi i motivi del rifiuto. Il diniego diventa così conoscibile e contestabile.
Gli interessati possono ricorrere al tribunale, che decide in camera di consiglio dopo aver sentito il pubblico ministero. La norma non impone al giudice di accogliere il ricorso: deve verificare se il rifiuto è fondato e se sussistono i requisiti legali per procedere.
Esempio pratico
L’ufficio rifiuta le pubblicazioni per un precedente vincolo matrimoniale. Gli sposi ottengono il certificato motivato e, se contestano il presupposto, possono ricorrere al tribunale.