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Codice civile

Art. 1012 c.c. — Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il beneficiario avvisa il proprietario delle aggressioni ai suoi diritti e risponde dei danni causati dall'omissione. Può promuovere le azioni sulle servitù indicate, coinvolgendo il proprietario.

Esempio pratico

Un vicino occupa parte del fondo: il beneficiario lo segnala; se contesta una servitù chiama in giudizio il proprietario.

Giurisprudenza

  • Azioni sulle servitù e partecipazione dei titolari

    Corte di cassazione, sez. II, n. 20040, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Se agisce l'usufruttuario sulle servitù del fondo, il proprietario deve partecipare. Nella situazione inversa il precedente esclude che la presenza del beneficiario sia necessaria per la sola coesistenza dei diritti.

    Fonte →

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