Codice civile
Art. 1096 c.c. — Diritti del proprietario del fondo servente
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione II — Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Testo dell'articolo
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La servitù degli scoli non impedisce al proprietario a monte di utilizzare l’acqua per il proprio terreno, cambiare coltura o rinunciare all’irrigazione. Il beneficiario non può quindi pretendere che si mantenga sempre una produzione di acque residue. Questa libertà non comprende la deviazione degli scoli verso fondi diversi in violazione del diritto costituito. Il titolo va letto per distinguere la servitù degli scoli da eventuali obblighi ulteriori.
Esempio pratico
Il campo a monte passa a una coltura che richiede meno irrigazione. La diminuzione degli scoli non è equiparabile, da sola, alla loro deviazione verso un altro appezzamento.
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.