Codice civile
Art. 1097 c.c. — Diritto agli avanzi d'acqua
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione II — Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Testo dell'articolo
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se l’acqua è destinata a un uso determinato con restituzione del residuo, chi la utilizza non può cambiare quell’uso danneggiando il fondo che deve ricevere gli avanzi. Contano quindi funzione convenuta, obbligo di restituzione e pregiudizio. La situazione va distinta dal diritto sugli scoli e da eventuali servitù atipiche con diverso contenuto. La disponibilità iniziale della risorsa non autorizza a consumare tutto ciò che era vincolato alla restituzione.
Esempio pratico
Un titolo consente un impiego dell’acqua e prevede la restituzione del residuo al terreno vicino. Il passaggio a un uso che assorbe gli avanzi deve essere verificato rispetto al danno al beneficiario.
Giurisprudenza
Servitù idrica atipica e avanzi d’acqua
Corte di cassazione, sez. II, n. 3242, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un titolo può prevedere una diversa utilità idrica rispetto ai modelli espressamente disciplinati, come l’impiego della risorsa eccedente i bisogni del fondo servente. Non si applicano automaticamente le regole quantitative o di restituzione di un’altra categoria di servitù.
Fonte →
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.